Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 260, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. L'autorità giudiziaria può procedere, altresì, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono, per entità, di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua»;

          b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: «o dai suoi precedenti penali» sono inserite le seguenti: «o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28

 

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luglio 1989, n. 271» e dopo le parole: «sussiste il concreto pericolo che questi commetta» sono inserite le seguenti: «uno dei delitti di cui all'articolo 380, ovvero altri»;

          c) all'articolo 275, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380 e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole»;

          d) all'articolo 275, il comma 2-ter è abrogato;

          e) all'articolo 275, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. La custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. È applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai seguenti articoli:

          a) 423-bis, commi primo, terzo e quarto, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;

          b) 407, comma 2, lettera a), ad esclusione di quelli di cui all'articolo 609-quater del codice penale, quando il fatto sia di minore gravità;

          c) 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          d) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

          f) all'articolo 310, il comma 3 è abrogato;

 

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          g) all'articolo 311, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      «5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo»;

          h) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

          i) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
      1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame»;

          l) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza»;

 

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          m) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

          n) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;

          o) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis e 624-bis, 628 del codice penale».